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STORIA
N. 41 REGOLAMENTO 'PER CONCESSIONI DI SUOLI COMUNALI MUNICIPIO DI ALIMINUSA
L'anno 1897 il 3 settembre in Aliminusa e nella casa comunale dietro regolare invito si è riunita la giunta municipale con l'assistenza del sig. Morano Salvatore funzionante da segretario del Comune, con l'intervento dei signori Milone cav. Luigi di Giuseppe , Milone Luigi e Paolino Cicero
PROPOSTA
Regolamento per la concessione dei suoli comunali ad uso di fabbriche nel comune di Aliminusa.
LA GIUNTA
Vista la deliberazione presa dal Consiglio Comunale di Aliminusa nella tornata del 26.6.1887 e vistata dal sig. sottoprefetto l'8 luglio 1897 ;
Vista la necessità di un regolamento municipale che regoli la concessione del suolo comunale APPROVA
Il presente regolamento per la concessione del suolo comunale ad uso di fabbrica.
ART. 1 sono soggetti al presente regolamento tutte le occupazioni dei suoli comunali ad uso di fabbriche , per costruzione di qualunque genere esistente nel piano topografico nel comune di Aliminusa secondo le norme qui appresso;
ART. 2) E' necessario la preventiva licenza del Sindaco la quale udirà la commissione edile ed il parere del Consiglio Comunale per qualsiasi nuova concessione di suolo comunale ad uso di costruzione.
ART. 3) La domanda di concessione per ottenere l'autorizzazione di potere elevare opere sul suolo comunale saranno dirette al Consiglio Comunale, estesi in carta bollata sottoscritti dai proprietari e loro legittimi rappresentanti.
ART. 4) Ogni domanda deve essere corredata dai rispettivi disegni dell'opera bollata secondo legge.
ART. 5 ) Per suoli comunali già occupati il Sindaco , un mese dopo l'approvazione del presente regolamento , con apposito manifesto , inviterà tutti i possessori di suolo comunale con fabbriche già ivi costruite o iniziate a mettersi in regola verso l'amministrazione comunale cioè facendo la debita istanza in carta da bollo per così ottenere la sanatoria del Consiglio Comunale.
ART. 6) Raccolte le istanze e trascorsi i 30 giorni dalla presentazione di esse la giunta municipale riordinerà tutte le istanze inoltrate per suolo ad uso di fabbrica già occupate senza alcuna preventiva autorizzazione per sottoporlo alla sanatoria del consiglio comunale e formare poi un elenco permanente.
ART. 7) nel mese di settembre di ogni anno , la giunta municipale esaminerà inoltre le istanze per nuove costruzioni di fabbriche e né darà relazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. Le domande, ottenuta l'approvazione del Consiglio Comunale saranno dal Sindaco trasmesse alla commissione edile la quale darà un suo parere.
ART. 8) Il richiedente che avrà fatto istanza e che avrà ottenuto il permesso dal Sindaco di potere elevare sul suolo comunale firmerà un'obbligazione con la quale si impegna di occupare il suolo pubblico infra un anno dalla data di approvazione, trascorso l'anno senza che il suolo venisse occupato si intenderà abbandonato , ed il posto del suolo assegnato verrà concesso ad altro richiedente. Il permesso per la concessione del suolo verrà rilasciato dopo la firma di detta obbligazione. Non sapendo firmare , la obbligazione sarà sottoscritta da due testimoni idonei.
ART. 9) Nell'istanza per concessione di suolo per nuova fabbrica si farà menzione :
1°) del nome e cognome del richiedente
2°) dello spazio di suolo che richiede
3°) i confini
ART. 10) Il suolo comunale per la costruzione di fabbriche si concede gratuitamente come si è usato per il passato ; nessuno che non sia naturale di Aliminusa potrà godere di questo beneficio.
ART. 11) per le istanze che verranno rigettate dal Consiglio Comunale e dalla Commissione Edilizia sarà cura del Sindaco darne avviso agli interessati esponendo il motivo del rifiuto.
ART. 12) Le spese di bollo ed altre spese per i permessi sono a carico degli interessati.
ART. 13) I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del presente regolamento saranno puniti con un'ammenda estensibile a liscio, le contravvenzioni saranno accertate e conciliate a norme delle disposizioni della legge comunale e provinciale , non potendosi ottenere la conciliazione i processi verbali accertanti la medesima si trasmetteranno al pretore del mandamento.
ART. 14) In nessun caso i contravventori potranno alligare la mancata posizione anteriormente alla denuncia della contravvenzione.
ART. 15) Sono abrogate le vecchie usanze e consuetudini locali contrarie al presente regolamento il quale avrà vigore 15 giorni dopo la sua approvazione e su regolare pubblicazione.
Precedente lettura e approvazione il presente viene firmato
Approvato dal G.P.A. nella tornata del 15.1.1899